Legge 8 marzo 2000, n. 53 – “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
Parte della legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi parentali e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali. Durante tale periodo di assenza dal lavoro, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono un'indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro. Al congedo parentale è dedicato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), il quale disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.